Interpello: è possibile la formazione specifica sulla sicurezza in modalità e-learning o con strumenti tecnologici per l’interazione tra docenti e discenti?
L’art. 37 del D.Lgs 81/08 s.m.i. disciplina la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ed in particolare per i Lavoratori è prevista una formazione generale ed una specifica in base alla “classificazione di rischio” dell’azienda e secondo il seguente schema:
Livello di rischio | Formazione generale | Formazione specifica | Totale |
Rischio BASSO | 4 ore | 4 ore | 8 ore |
Rischio MEDIO | 4 ore | 8 ore | 12 ore |
Rischio ALTO | 4 ore | 12 ore | 16 ore |
Nello specifico:
- L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 81/08 s.m.i., prevede che “il Datore di Lavoro assicura che ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- L’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 Dicembre 2011, disciplina ‘…ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 81/08 s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.’;
- Il punto 3 dell’Accordo prevede “sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i Lavoratori”.
Ciò premesso, la ASSOBIOMEDICA (Federazione di Confindustria) ha avanzato istanza di interpello in merito alla formazione specifica dei Lavoratori. In particolare ha chiesto di sapere se sia possibile per le aziende “erogare ai Lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione – seppure a distanza – tra docenti e discenti”.
Al quesito di ASSOBIOMEDICA sulla formazione specifica dei lavoratori, la Commissione per gli interpelli ha risposto con – Interpello n. 4/2016 del 21 marzo 2016 – Prot. 7/0005581/MA007.A001.1471:
La formazione specifica dei Lavoratori, almeno fino ad oggi, è in attesa della futura revisione degli Accordi in materia, “…non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti”.