Sicurezza sul Lavoro: Formazione, Informazione e Addestramento

La differenza tra Formazione ed Informazione è sottile ma sostanziale. Facciamo un esempio: un Preposto di cantiere redarguisce un Lavoratore perché durante l’attività lavorativa non indossava l’elmetto di protezione; spiegandogli l’importanza di indossare tale dispositivo di protezione individuale (elmetto) durante le attività lavorative e i rischi a cui potrebbe incorrere non indossandolo, il Lavoratore ascolta con attenzione e annuisce su quanto riferito dal Preposto di cantiere, ma rimane perplesso in merito al fatto che quest’ultimo (il Preposto), mentre parla con lui, non indossa l’elmetto di protezione.

Quanto sopra è un esempio di ottima formazione ma pessima informazione in quanto il Preposto di cantiere, ha sicuramente formato il Lavoratore in merito all’importanza di indossare l’elmetto di protezione, ma non l’ha informato in merito al suo utilizzo in quanto, quando formava il Lavoratore, non indossava a sua volta tale dispositivo di protezione individuale (elmetto).

La formazione e l’informazione sono dei processi di comunicazione evoluti e complessi, che si sviluppano attraverso due (o più) soggetti o entità che utilizzano un contenuto. Affinché avvengano questi processi è necessario la presenza del formatore e del formando; tra i due si elabora una comunicazione di contenuti, di pensiero, di attività, di controllo e verifica del reale passaggio dei contenuti. Questa comunicazione, che si svolge in un tempo necessariamente lungo per la reale assimilazione dei contenuti, rappresenta la formazione e l’ informazione.

L’obbligo di formazione, informazione e addestramento sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nei confronti dei Lavoratori e degli altri soggetti, si è evoluto dal 1942 (art. 2087 CC) al 2013 (“Criteri di qualificazione dei formatori”) ed è, tutt’oggi in continua evoluzione. La principale normativa di riferimento in materia è il D.Lgs 81/08 e s.m.i e in particolare l’art. 36 (Informazione dei lavoratori) e l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) stesso decreto; ma, in generale, tale obbligo di formazione, informazione e addestramento è ricalcato e ampiamente trattato in molti articoli presenti all’interno del D.Lgs 81/08 e s.m.i (vedi artt. 32, 34, 73, 164,169, 177, 184, 195, 227, 239, 257, 278, e 294bis, ecc). Tale “accanimento” sulla materia deve far riflettere sull’importanza che il Legislatore, finalmente, ha voluto dare alla formazione e all’informazione di tutti coloro che svolgono un attività lavorativa, qualsiasi essa sia, e a qualsiasi ambito culturale esso appartenga.

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i, così come l’ex D.Lgs. n. 626/1994, recepisce il principio della CE della “partecipazione” dei Lavoratori, e degli altri soggetti, al sistema di sicurezza aziendale (dir. 89/391/CEE)”. Tale principio prefigura, così, un modello di responsabilizzazione soggettiva rispetto alle problematiche della sicurezza; in altri termini, chiunque svolga un attività lavorativa deve collaborare secondo sia le proprie capacità personali, che secondo le proprie competenze, a prevenire, per quanto possibile, le situazioni di rischio e a controllare le situazioni di emergenza.

La mancata formazione, informazione e addestramento sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (appl. dell’articolo 55 c. 5 lett. c) del D.Lgs 81/08 e s.m.i – Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente). Tale sanzione è stata raddoppiata, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, e triplicata, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, con l’entrata in vigore il 24 Settembre 2015, della Legge delega n.183, il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53).

Quanto sopra chiarisce, finalmente, i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine alla sanzione applicabile in caso di omissioni relative alla formazione dei lavoratori, fornendo, attraverso l’applicazione del D.Lgs 151/15, l’introduzione di parametri numerici ben stabiliti.

 

 

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