La formazione sulla sicurezza sul lavoro: problematiche applicative

In questi ultimi anni si è potuto constatare che si sono sviluppate ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi nomativi relativi alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni che hanno riguardato gli aspetti sanzionatori.

Il D.Lgs. 81/08 s.m.i. ha definito gli obblighi relativi alla formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e gli Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno stabilito le modalità specifiche per l’attuazione di una formazione “efficace” definendo le modalità, la durata, i contenuti minimi e l’aggiornamento della formazione delle figure professionalmente deputate alla gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi in azienda.

Gli Accordi della Conferenza Stato Regione, proprio per evidenziare l’importanza di una formazione efficace come strumento portante ed insostituibile del sistema di “Prevenzione e Protezione”, stabiliscono anche le metodologie per la erogazione dei diversi percorsi formativi.

Nonostante quanto sopra in questi ultimi anni si è potuto constatare che si sono sviluppate ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi nomativi relativi alla formazione, con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza: rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche prive di contenuti reali, docenze affidate a formatori non qualificati e vendita di corsi di “formazione a distanza (e-learning)” privi di contenuti pertinenti e requisiti di legge. Tali anomalie hanno potuto svilupparsi proprio a causa della mancanza o della inadeguatezza dei controlli che hanno consentito il dilagare di situazioni illegali spesso da configurare come vere truffe ai danni degli utenti.

Tutto ciò ha determinato uno sviluppo di un “mercato” della formazione con la rincorsa al minor costo senza alcun riferimento a criteri di qualità, efficienza ed efficacia.

Naturalmente coloro i quali che si avvalgono di tali offerte pseudo formative sono, di fatto, vittime di veri e propri raggiri ma, in molti casi contribuiscono al dilagare di pratiche illecite in quanto sollecitano la produzione di attestati e documenti non preoccupandosi dei contenuti e dell’efficacia di quanto acquistato.

Tale prassi spesso è attuata anche in aziende dotate di certificazione del sistema di qualità e, in alcuni casi, anche con altri sistemi di gestione certificati.

Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore, tra i vari decreti attuativi della Legge delega n.183, il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53).

Benché tale decreto – occorre premettere sin da subito – non abbia minimamente stravolto né mutato radicalmente l’impianto degli obblighi, delle responsabilità e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 s.m.i., esso ha comunque apportato alcune modifiche ed integrazioni che hanno riguardato gli aspetti sanzionatori ed, in particolare, all’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs 81/08 s.m.i. (“Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni, viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede nello specifico:“in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”

Questa nuova disposizione chiarisce finalmente i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine alla sanzione applicabile ai casi di omissioni relative alla mancanza o alla inadeguatezza della formazione, fornendo ora – attraverso l’introduzione di parametri numerici convenzionali stabiliti dal Legislatore – un indirizzo preciso, ispirato alla constatazione che una adeguata ed “efficace” formazione è alla base della tutela e della sicurezza dei lavoratori.

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