Compiti e obblighi del Coordinatore per la Sicurezza (in fase di Progettazione ed in Esecuzione)

I compiti e gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in Esecuzione sono espressamente indicati negl’artt. 91 e 92 del D.Lgs 81/08 s.m.i.

I compiti e gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza (in fase di Progettazione ed in Esecuzione), soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (ove nominato), sono espressamente indicati negl’artt. 91 e 92 del D.Lgs 81/08 s.m.i..

Dalla lettura dell’art. 91 si evince che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) é identificato essenzialmente come il “progettista della sicurezza” in quanto è colui il quale ha il compito e l’obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contenente le misure di prevenzione e protezione per la realizzazione “in sicurezza” di un opera e predisporre il Fascicolo Tecnico dell’opera, contenente informazioni utili all’atto di eventuali lavori successivi all’opera stessa.

Ben diversi sono i compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in quanto, secondo quanto riportato nell’art. 92, il CSE ha l’obbligo di:  

  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), adeguare il PSC ed il Fascicolo Tecnico dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e ad eventuali modifiche intervenute, verificare che le imprese adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
  • organizzare tra i Datori di Lavoro, compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al Committente e al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 – Obblighi dei Lavoratori autonomi, 95 – Misure generali di tutela, 96 – Obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, e alle prescrizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Se il Committente o il Responsabile dei lavori non adottano alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, deve dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
  • redigere il PSC ed il Fascicolo Tecnico dell’opera nei casi in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori venga invece affidata o svolta da più imprese.

Per quanto sopra sembra evidente che la funzione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è in particolare rivolta alla verifica, organizzazione e coordinamento delle attività interferenti tra le Imprese, le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto eventualmente rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito dei periodici sopralluoghi effettuati presso il cantiere. Il compito di “alta vigilanza” del CSE, pur assicurando un’efficace azione di coordinamento, non implica una costante e continua presenza in cantiere con l’onere di controllo delle singole lavorazioni in atto, ma l’individuazione, a valle dello studio di un crono programma, di fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni interferenti in cui prevedere la propria presenza; la vigilanza “operativa” rimane comunque di competenza del Datore di Lavoro delle Imprese esecutrici e nello specifico delle figure operative da lui delegate quali il Direttore Tecnico di cantiere ed il Preposto di cantiere.

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