Il Geologo, nell’espletamento delle proprie attività lavorative, ricopre un “ruolo” gerarchicamente e professionalmente ben definito (sia esso Libero Professionista e/o Dipendente di una società), a seconda del “tipo” di incarico conferitogli (vedi articolo del 11.02.16 “La Figura del Geologo alla luce del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
In caso di incarico conferito da “Ditta Specializzata” per l’esecuzione di specifiche attività lavorative, il Geologo ricopre il ruolo di Direttore Tecnico/Preposto (così come definito dall’art. 2 comma 1 let. e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) della “Ditta” stessa e, pertanto, per l’espletamento del suddetto incarico, è soggetto all’applicazione dell’art. 19 (Obblighi del Preposto) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Dalla lettura del suddetto articolo 19 – comma 1 lett. da a) a g), si evince che il Legislatore, per specificare gli obblighi del Preposto, ha utilizzato, non a caso, dei “verbi” come: sovrintendere, vigilare, verificare, informare, segnalare, ecc.
Dall’analisi combinata degl’art. 2 e 19 scaturisce che il Preposto, quindi, è colui il quale sovraintende a determinate attività lavorative ed ha un potere limitato al proprio campo di operatività, controlla e verifica quotidianamente che lo svolgimento delle attività avvengano nel rispetto della normativa vigente e, giuridicamente, ….assume una posizione di preminenza qualificata tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive di lavoro da eseguire;… pertanto è “Preposto” colui il quale è “…facente funzioni” anche se non “formalmente/ufficialmente” nominato a tale mansione (appl. dell’art. 299 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. – Esercizio di fatto di poteri direttivi).
In conclusione, quindi, anche il Geologo, incaricato da una “Ditta Specializzata” per l’esecuzione di specifiche attività lavorative e nominato “formalmente/ufficialmente” Direttore/Preposto (e/o “..facente funzioni”) per lo svolgimento della propria mansione nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, non è esonerato e/o “immune” dagli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Di seguito i Riferimenti normativi:
Art. 2 comma 1 let. e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. – “Definizione di Preposto”:
“….persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Art. 19 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. – “Obblighi del Preposto”:
- In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Art. 56 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. – “Sanzioni per il Preposto”:
- Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i Preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Art. 299 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. – “Esercizio di fatto di poteri direttivi”:
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Sent. Cass. Penale – Sez. IV:
“…chiunque sia “superiore” rispetto ad altri è automaticamente tenuto ad attuare le misure di sicurezza, a disporre e ad esigere che vengano rispettate… ”
Sent. Cass. Penale – Sez. III:
“….il Preposto non risulta incondizionatamente responsabile per il comportamento dei Lavoratori, pertanto l’azione di vigilanza deve essere continua ed accurata, ma non può evitare comportamenti irresponsabili del Lavoratore oppure eventi occasionali ed imprevedibili.”
Sent. Cass. Penale – Sez. IV:
“In caso di infortunio, la responsabilità del Preposto non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull’inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.”