La “Figura” del Geologo alla luce del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede il coinvolgimento attivo e operante, e la partecipazione continua e consapevole di tutti i soggetti coinvolti in un attività lavorativa. La ripartizione degli oneri prevenzionistici (penalmente sanzionati) è modellato sui ruoli “effettivamente” ricoperti all’interno di una gerarchia aziendale e l’imputazione di quote decrescenti dell’obbligazione di sicurezza avviene secondo una precisa scala gerarchica.

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i., inoltre, prevede un sistema sanzionatorio caratterizzato da macro gruppi di violazioni sanzionabili secondo i “Titoli” (n. 13) che lo compongono e la violazione degli obblighi previsti dalle norme contenute nel Decreto sono puniti con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, fatto salvo rare eccezioni, ed in via esclusiva per alcuni gravi reati, nelle quali è stato fatto ricorso alla comminata delle pene.

Il Geologo, nell’espletamento delle proprie attività professionali, essendo parte integrante di una “attività lavorativa”, non è esonerato e/o “immune” agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Nello specifico le principali attività professionali espletate dal Geologo possono essere riconducibili e/o raggruppate nelle seguenti schematiche tipologie lavorative:

  • Indagini geognostiche (prove in geotecniche situ);

    prove in sito: carotaggio geognostico

    prove in sito: carotaggio geognostico

  • Indagini ambientali (caratterizzazione e vulnerabilità ambientale);

    Prelievo campioni per analisi ambientali

    Prelievo campioni per analisi ambientali

  • Indagini geofisiche;

    prove geofisiche di superficie

    prove geofisiche di superficie

  • Bonifiche siti inquinati;
  • Rilevamenti geologici e\o geomorfologici;

    rilevamento geologico

    rilevamento geologico

  • Prove tecniche di collaudo;
  • Attività “non di campo”: di laboratorio (es. geotecnico) e di tipo impiegatizio.

Per ognuna delle suddette tipologie lavorative e per l’espletamento delle attività, il Geologo, ricopre un “ruolo” gerarchicamente e professionalmente (sia esso Libero Professionista e/o Dipendente di una società) ben definito, a seconda del “tipo” di incarico conferitogli (diretto e/o indiretto), riconducibile sostanzialmente ai seguenti “casi”:

  1. Incarico indiretto conferito da “Committente privato”: Geologo ricopre il ruolo di Direttore Tecnico/Preposto di cantiere della “Ditta Specializzata” incaricata.
  2. Incarico diretto conferito da “Committente Pubblico/Ente”: Geologo ricopre il ruolo di Responsabile/Direttore dei Lavori (e, in alcuni casi, anche Progettista).

Per l’espletamento dei suddetti incarichi, il D.Lgs 81/08 e s.m.i., a tal proposito, conferisce obblighi ben precisi in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:

Art. 19: “Obblighi del Preposto”

Art. 22: “Obblighi dei Progettisti”

Art. 90: “Obblighi del Responsabile dei Lavori”

Resta inteso che il mancato e/o parziale assolvimento di tali obblighi é puntualmente sanzionabile dallo stesso Decreto:

Art. 56: “Sanzioni per il Preposto”:

I Preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

  1. con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
  2. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Art. 57 comma 1: “Sanzioni per i Progettisti”

I Progettisti, che violano il disposto dell’articolo 22, sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.

Art. 157: “Sanzioni per i Responsabili dei Lavori”:

Il Committente o il Responsabile dei Lavori sono puniti:

  1. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
  2. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
  3. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

 

 

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