Il Geologo nell’espletamento delle proprie attività lavorative, nominato/incaricato da un Committente, può ricoprire il ruolo professionale di Direttore dei Lavori
Il Direttore dei Lavori è una figura professionale nominata e incaricata da un Committente, sia esso Pubblico (Ente) e/o privato, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di tali opere, con lo scopo di seguire l’andamento regolare del cantiere e per l’espletamento di specifiche funzioni giuridicamente ben definite.
Il Geologo nell’espletamento delle proprie attività lavorative, nominato/incaricato da un Committente, può ricoprire tale “ruolo” professionale (Direttore dei Lavori) gerarchicamente e professionalmente ben definito – vedi articoli del 11.02.16 “La Figura del Geologo alla luce del D.Lgs 81/08 e s.m.i.” e del 15.02.16 “Il Geologo: Direttore/Preposto di cantiere”.
Gli obblighi e le molteplici responsabilità del Direttore dei Lavori sono individuati all’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), al Titolo VIII del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive della comunità europea), hanno fondamento nel Codice civile (libro quarto, Titolo III – dei singoli contratti – dell’appalto, artt. 1665, 1662, 1669; libro quinto, Titolo II – del lavoro autonomo, artt. 2222, 2229) e nel Codice penale (artt. 479, 481 falsità ideologica, art. 648 ricettazione, art. 712 acquisto di cose di sospetta provenienza).
La responsabilità del Direttore dei Lavori in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è in particolare nella circostanza di un appalto in cui operi un’unica impresa (quando pertanto non è prevista la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione). In tale situazione il Direttore dei Lavori interviene ed assume una posizione di garanzia con poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità dell’organizzazione di cantiere (vedi sentenza Corte Cassazione penale n. 21205 del 31.05.12: “….il Direttore dei Lavori, per conto del Committente, è sì tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori, in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione delle buone regole dell’arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch’egli titolare di una posizione di garanzia”).
Ma vi è una altra corrente di pensiero che, interpretando in maniera differente la giurisprudenza di legittimità, afferma il principio secondo il quale gli obblighi di osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro gravano su tutti coloro che esercitano un “ruolo di responsabilità”, in funzione dei rispettivi obblighi e delle azioni effettivamente svolte, in base al principio di effettività.
Emergerebbe che le posizioni di garanzia, gravanti sulle due figure di coordinamento normalmente presenti nei cantieri (Direttore Tecnico di cantiere e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), non si sostituiscono a quelle degli altri soggetti, ma ad esse si affiancano, per realizzare, attraverso figure unitarie con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
Alla medesima ratio di potenziamento della tutela dei lavoratori si ispira la figura del Direttore dei Lavori che, per conto del Committente, ha l’obbligo di cooperare con l’Appaltatore all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, che questi adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e, perciò, assume nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia, in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, del tutto autonoma e coadiuvante rispetto a quella del Direttore Tecnico di cantiere e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
In tal senso la giurisprudenza della Cassazione, ha specificato che il Direttore dei Lavori è si tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto, “…ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione delle buone regole dell’arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch’egli titolare di una posizione di garanzia della salute dei lavoratori”.
La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza n. 35970 del 19.08.14 (u. p. del 18 luglio 2014) ha inoltre precisato che il Direttore dei Lavori “….mentre svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto nell’interesse del Committente, risponde di un infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere ai lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze o quando si ingerisce concretamente nell’organizzazione dei lavori”.
Quanto sopra delinea sempre di più la posizione assunta dalla giurisprudenza nei confronti della figura del Direttore dei Lavori per quanto riguarda in particolare la determinazione della sua responsabilità o meno in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In conclusione, il Geologo, incaricato per l’esecuzione di specifiche attività lavorative (per esempio indagini geognostiche), nominato “formalmente/ufficialmente” Direttore dei Lavori (e/o “…facente funzioni”) per lo svolgimento della propria mansione, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, non è esonerato e/o “immune” dagl’obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.