Il Geologo nell’espletamento delle proprie attività lavorative, nominato/incaricato da un Committente, può ricoprire un “ruolo” gerarchicamente e professionalmente ben definito, quello di Responsabile dei Lavori
L’applicazione del D.Lgs 81/08 s.m.i. prevede il coinvolgimento, attivo e operante, e la partecipazione, continua e consapevole, di tutti i soggetti coinvolti in un attività lavorativa. La ripartizione degli oneri prevenzionistici (penalmente sanzionati) è modellato sui ruoli “effettivamente” ricoperti all’interno di una gerarchia aziendale e l’imputazione di quote decrescenti dell’obbligazione di sicurezza avviene secondo una precisa scala gerarchica.
Il Responsabile dei Lavori è una figura professionale nominata e incaricata da un Committente, sia esso Pubblico (Ente) e/o privato, “per svolgere i compiti ad esso attribuiti” (Definizioni – art. 89 comma 1 let. c del D.Lgs 81/08 s.m.i.) in funzione delle opere da eseguire, con lo scopo di espletare specifiche funzioni giuridicamente ben definite (vedi art. 90 del D.Lgs 81/08 s.m.i. – Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori).
Il Geologo nell’espletamento delle proprie attività lavorative, nominato/incaricato da un Committente, può ricoprire un “ruolo” gerarchicamente e professionalmente (sia esso Libero Professionista e/o Dipendente di una società) ben definito (Responsabile dei Lavori) ed essendo parte integrante di una “attività lavorativa”, non è esonerato e/o “immune” agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Per l’espletamento del suddetto incarico (Responsabile dei Lavori), il D.Lgs 81/08 e s.m.i., a tal proposito, conferisce, a tale figura professionale, obblighi ben precisi in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:
- si attiene, nelle fasi di progettazione dell’opera, ai principi e alle misure generali di tutela indicati dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- “prende in considerazione”, ove previsti, il Piano di sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo Tecnico dell’Opera;
- designa, nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese esecutrici anche non contemporanee, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; NB: Il Geologo (Responsabile dei Lavori), qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/08 s.m.i., può svolgere le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e pertanto ricoprire tale incarico professionale;
- comunica alle Imprese Affidatarie e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle Imprese Affidatarie, delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione alle rispettive funzioni o ai lavori affidategli;
- trasmette all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, la Notifica Preliminare, una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale e il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle Imprese e dei Lavoratori autonomi.
Resta inteso che il mancato e/o parziale assolvimento di tali obblighi é puntualmente sanzionabile dallo stesso Decreto:
Art. 157: “Sanzioni per i Responsabili dei Lavori”:
- Il Committente o il Responsabile dei Lavori sono puniti:
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.