Il gas radon, killer silenzioso

Gas radon, la nuova normativa regionale della Campania per la valutazione del rischio.

Il 15 luglio u.s. è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) la Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”.

Figura 1 – Mappa della concentrazione media del radon in Italia (da Bochicchio 1999)

Tale normativa deriva dalla DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

Normativa nazionale

A loro volta il Dlgs D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/64, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, integrato con il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, integrato e corretto con il D.Lgs 9 maggio 2001, n. 257, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti avevano già posto le basi sulla disciplina del controllo del rischio da radiazioni ionizzanti derivanti da radioattività naturale, ed in particolare dal gas radon.

 

Figura 2 – organi colpiti dal Radon (fonte da INAIL)

 

Inoltre la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano aveva fornito le Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei, con la pubblicazione della Versione definitiva approvata il 6 febbraio 2003.

Naturalmente anche il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (DLGS 81/08 art. 180 c.3) cita tra gli agenti fisici di cui valutare il rischio anche il radon, rifacendosi direttamente al citato DLGS 230/95.

Normativa regionale

Oltre alla Regione Campania, altre Regioni hanno pubblicato recentemente delle disposizioni per regolamentare l’esposizione al gas Radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni; tra queste la Puglia, la Toscana ed il Lazio.

Figura 3 – Dosimetro per Radon in situ

 

Attualmente, sulla scorta dei più recenti studi internazionali e della citata Direttiva Europea i limiti di esposizione al gas radon, precedentemente fissati in 500 Bq/m3 sono stati ridotti a 300 Bq/m3.

La Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 della Regione Campania prescrive limiti e riduzione alle esposizioni al radon in ambiente ancora più severi, evidentemente per tenere conto del livello medio-alto di radioattività naturale già presente in tutto il territorio regionale. 

Figura 4 – rilevatore radon aperto, con sensore a vista

Infatti l’art. 3 (Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni) del testo di legge cita: “per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva.

Inoltre: “2. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:

  1. a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
  2. b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;

… omissis”.

Figura 5 – schema del meccanismo di intrusione del radon negli edifici (fonte INAIL)

Nell’art. 4 (Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti) è invece specificato che: “… sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:

  1. a) per gli edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva;
  2. b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva.

… omissis”.

Conclusioni

Al termine di questa rapida carrellata sullo stato dell’arte sulla normativa che regola la valutazione del rischio radon in Italia si può asserire che le Istituzioni, preso atto che il secondo agente che causa di tumori ai polmoni, dopo il fumo, è il radon, stanno cercando di imporre regole precise ed oggettive per una sua corretta quantizzazione, onde mettere in campo adeguate misure preventive e protettive, sia nei luoghi di lavoro soggetti, sia negli edifici, pubblici o privati che siano.

Figura 6 – radon, 2a causa di tumori polmonari (FONTE INAIL)

Essendo il radon un gas naturale, derivante dal decadimento di un minerale quale l’uranio, presente ovunque nella crosta terrestre, seppure in quantità mediamente infinitesimali, il geologo ed il fisico sono le figure professionali di eccellenza per tali studi e valutazioni, sia per adempiere alle disposizioni di legge, sia per salvaguardare la salute dell’intera popolazione.

 

 

IMMAGINE IN EVIDENZA: radon, 2a causa di tumori polmonari (FONTE INAIL)

Sitografia:

  1. DL 230/95

https://www2.pd.infn.it/segreterie/segred/pdf/DLgs230-95modificato.pdf

  1. Piano Nazionale Radon

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2436_allegato.pdf

3. Legge regionale sul Rd

http://regione.campania.it/normativa/userFile/documents/attachments/1842_13_2019Storico.pdf

4. Da ARPAT

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/radioattivita/radon/normativa

5. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon (1)

Numero della legge: 14 – Data: 31 marzo 2005 – Numero BUR: 10 – Data BUR: 09/04/2005

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9042&sv=vigente

6. ARPAP – Legge Regionale n.30 del 3/11/16 e s.m.i. (L.R. 36/2017)

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/faq_radon_lr

7. Rd – Linee guida regioni

https://www.elettra.trieste.it/files/Documents/Radiation%20Protection/RP_docs/radon_linee_guida.pdf

8. http://www.conosceregeologia.it/2016/02/17/il-radon-questo-gas-sconosciuto-ma-chiediamo-al-geologo/

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