VIA, Valutazione d’Impatto Ambientale

La Valutazione d’Impatto Ambientale è il procedimento che verifica la compatibilità ambientale di un’opera secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale. Scopriamo assieme cosa prevede e perché è così fondamentale la valutazione d’impatto ambientale.

La Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è stata introdotta dalla direttiva europea n. 85/337/CEE e recepita a livello nazionale con il Decreto Legislativo 152/2006.

E’ una procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare, preventivamente e in forma partecipativa, i potenziali effetti significativi e negativi di un’opera o di un progetto sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sulla popolazione e la salute umana.

L’iter amministrativo è affrontato nella Parte II al Titolo III del D.lgs. 152/2006, il “Testo Unico Ambientale”.

Possiamo distinguere due macrocategorie:

  • VIA regionale, che prende il nome di PAUR, il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, la cui Autorità competente è la Regione,
  • VIA nazionale in cui l’Autorità competente è il Ministero della Transizione Ecologica.

L’Autorità competente è l’ente pubblico incaricato a pronunciarsi e a rilasciare il parere di compatibilità ambientale (parere positivo o negativo di VIA) attraverso l’emissione di un decreto.

In caso di giudizio positivo della compatibilità ambientale la stessa può essere soggetta al rispetto di specifiche prescrizioni, ovvero, di condizioni ambientali che devono necessariamente essere ottemperate dal proponente (soggetto che presenta la domanda di VIA) con i tempi e modi indicati nell’atto di compatibilità.

 

Palazzo Linetti (Cannaregio-Venezia). Sede dell’Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto (immagine Google).

 

Oltre alla VIA, la norma, prevede anche, in determinati casi, la Verifica di Assoggettabilità a VIA nota anche come screening.

Tale procedura consente di valutare, ove previsto, se il progetto possa avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e pertanto essere sottoposto, in un secondo momento, a VIA; rappresenta quindi una fase propedeutica alla VIA vera e propria.

I punti chiave della procedura di VIA sono:

  • prevenzione, ovvero l’analisi di tutti i possibili impatti derivanti dalla realizzazione dell’opera/progetto con l’obiettivo di salvaguardare e di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
  • integrazione attraverso l’analisi dell’interazione di tutte le matrici ambientali e degli effetti cumulativi su di esse;
  • confronto e dialogo tra chi progetta e chi autorizza, con l’impiego di dati scientifici e tecnici;
  • partecipazione pubblica dei cittadini assicurando la massima trasparenza del processo decisionale attraverso la pubblicazione della domanda di autorizzazione, possibilità di consultazione e formulare osservazioni.

Il fulcro di una Valutazione d’Impatto Ambientale è lo Studio d’Impatto Ambientale (SIA).

Si tratta della documentazione tecnico-scientifica dove vengono descritte e stimate le alterazioni ambientali quali-quantitative prevedibili, dovute sia alla fase di realizzazione sia alla fase di esercizio che il progetto può generare sulle diverse componenti ambientali, direttamente o indirettamente.

Nel caso in cui vengano riscontrati impatti sull’ambiente si dovranno prevedere anche le adeguate misure di compensazione o di mitigazione.

Di fondamentale importanza è la Sintesi Non Tecnica predisposta al fine di consentire un’agevole comprensione da parte del pubblico.

Particolare è la VIA Regionale, che si traduce nel cosiddetto “PAUR” Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale.

Unico poiché, il procedimento, nasce nell’ottica della semplificazione amministrativa; in questo caso l’iter consente di ottenere in un’unica soluzione sia il parere di valutazione d’impatto ambientale sia tutte le necessarie autorizzazioni per la fase di realizzazione, funzione ed esercizio del progetto stesso (ad esempio l’Autorizzazione Integrata Ambientale).

Nella fase istruttoria che precede la fase decisoria con il parere, che è sempre vincolante, dell’Autorità competente, la parte cardine è la conferenza di servizi: le convocazioni di riunioni collegiali per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti finalizzata all’emissione del provvedimento conclusivo.

In genere l’esame istruttorio è condotto da dei comitati tecnici a supporto delle Autorità competenti, tali comitati sono composti da membri delle pubbliche amministrazioni (Regione, Provincia, ARPA, ecc..), da esperti nel settore ambientale, igiene-salute ed economico.

Sede dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo. In Veneto, secondo la Legge regionale n. 4/2016 alcuni procedimenti di VIA regionale sono di competenza provinciale; le Provincie, pertanto, in determinati casi, figurano come Autorità competente (immagine Google).

Solitamente per verificare puntualmente gli impatti ambientali per le diverse fasi di progettazione, costruzione e funzionamento a regime dell’opera, si esegue un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Il PMA è lo strumento che fornisce la reale misura dell’evoluzione dello stato dell’ambiente.

Consiste nell’eseguire misure e rilievi per determinare le “risposte” ambientali così da attivare preventivamente e tempestivamente le azioni correttive e mitigative al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute umana.

Sede Centrale dell’ARPAV, l’Agenzia di protezione ambientale della Regione Veneto. ARPAV, in base alla Legge regionale n. 4/2016, è sempre presente nei comitati tecnici VIA regionali e provinciali (immagine Google).

A vigilare sulla corretta esecuzione ed ottemperanza delle prescrizioni ambientali, dettate dal decreto autorizzativo, ci sono gli enti di controllo come, ad esempio, le A.R.P.A. (Agenzie regionali di protezione ambientale).

In caso di accertate violazioni o inadempimenti l’Autorità competente procederà in base all’art. 29 del D.Lgs. 152/06, ovvero:

  • alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze,
  • alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi,
  • alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.
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