Il “Rischio” è empiricamente calcolato, come il prodotto della Probabilità (P) che l’”evento lesivo” si verifichi, per il Danno (D) che ne può derivare: R = P x D.
La “Valutazione dei Rischi”, ovvero, la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, rappresenta il risultato finale dell’identificazione e calcolo dei singoli “Rischi” presenti in una determinata attività lavorativa.
La “Valutazione dei Rischi” e quindi la successiva stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.
I “Rischi” presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere raggruppati in generale nelle seguenti categorie:
- Rischi per la sicurezza: strutture, attrezzature, macchine/automezzi, impianti elettrici/meccanici, incendio/esplosioni, ecc;
- Rischi per la salute: chimici (manipolazione/utilizzo sostanze chimiche, polveri, fumi, fibre, amianto, ecc), fisici (rumore, vibrazioni, radiazione di origine artificiale (ROA), microclima, illuminazione, ecc), biologici (esposizione ad agenti patogeni, allergenici infettivi, ecc);
- Rischi trasversali (per la sicurezza e la salute): ergonomici, stress da lavoro correlato, ecc.
Il “Rischio” esposizione a polveri in cantiere (facente parte della “categoria” dei Rischi per la salute) rappresenta uno dei rischi “chimici” più comuni nelle attività “cantieristiche” (frantumazione e macinazione di inerti, scavi, sbancamenti, perforazioni, ecc).
Con il termine “polveri” vengono indicate particelle solide disperse in aria di diametro compreso tra 0,1 e 100 micron che possono entrare nel tratto respiratorio (frazione inalabile) e possono essere organiche o inorganiche, inerti o tossiche.
Le “polveri” più pericolose e dannose per inalazione sono quelle di “silice”; tali particelle atmosferiche libere sono generate dalla lavorazione, frantumazione, triturazione, perforazione di alcune rocce (granito, arenarie, sabbia abrasiva, diatomite, ecc) contenenti minerali tra cui la silice.
L’esposizione alla polvere di silice può causare gravi malattie respiratorie (silicosi, tubercolosi), cancro ai polmoni, ecc. La silicosi, malattia dovuta all’inalazione di polveri contenenti silice libera cristallina, si presenta come una malattia dell’interstizio polmonare caratterizzata da lesioni nodulari e da fibrosi diffusa; il processo può coinvolgere anche le linfoghiandole polmonari dando luogo, a volte, a fenomeni di calcificazione. I sintomi clinici compaiono solitamente dopo molti anni di esposizione, essi sono costituiti da affanno, dolori toracici, tosse, espettorato mucoso o mucopurulento. La malattia assume solitamente decorso progressivo verso l’insufficienza respiratoria cronica, sia che il soggetto permanga esposto alla inalazione di polveri silicee, sia che si allontani dal lavoro.
La valutazione del “Rischio” deve essere effettuata mediante misurazioni strumentali dirette, ovvero, campionatura delle polveri contenenti silice libera cristallina disperse nell’ambiente di lavoro, valutando sia la concentrazione totale di polvere che la frazione respirabile e, in questa, la concentrazione di silice libera cristallina. Il Valore Limite per l’esposizione occupazionale con cui confrontare i valori dell’esposizione giornaliera a silice cristallina libera è stato individuato, dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), in 0,025 mg/mc (25 μg/mc) di silice cristallina nella frazione respirabile che, riferita ad 8 ore di esposizione e ripetuta, salvaguarda da effetti sulla salute, riferiti alla silicosi.
Per quanto sopra, a valle della valutazione del rischio da esposizione a polveri, ove mai sia stato superato il valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente, il Datore di Lavoro, deve identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, e adottare immediatamente le appropriate misure di prevenzione e protezione (appl. dell’art. 225 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.mi.).
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