Nuove sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore, tra i vari decreti attuativi della Legge delega n.183, il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53).

Ricordiamo che la legge 10 dicembre 2014 n.183 aveva conferito “deleghe al Governo in  materia  di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione  delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”

Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare, la Legge delega n.183 (all’art.1 commi 5 e 6) aveva previsto che “allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”, il Governo veniva delegato ad adottare, entro sei mesi,“uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese”.

Nell’esercizio di tale delega il Governo si sarebbe dovuto attenere, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:

b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme  interessate  da  rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme …”

In attuazione di tale legge delega è, pertanto, stato emanato il D.Lgs 151/2015.

Benché tale decreto – occorre premettere sin da subito – non abbia minimamente stravolto né mutato radicalmente l’impianto degli obblighi, delle responsabilità e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., esso ha comunque apportato alcune modifiche ed integrazioni a tale provvedimento, che hanno riguardato anche gli aspetti sanzionatori.

Alcune norme sanzionatorie contenute nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono infatti state modificate da una disposizione contenuta nel Titolo I (“razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni”)Capo III (“razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”) del D.Lgs 151/2015 e precisamente dagl’articoli:

art 20: “Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” 

art 21:“Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale” .

MODIFICHE APPORTATE (in particolare dall’appl. dell’art. 20):

Mancate visite mediche e mancata formazione dei lavoratori

All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs 81/08 (“Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che:

“in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”

Dunque, nello specifico, nel caso in cui il Datore di Lavoro o il Dirigente ometta di:

  • “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico” – appl. dell’art. 18 comma 1 let. g) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; l’importo della sanzione, prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori;
  • “effettuare la formazione, prevista dalla legge, ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza”- appl. dell’art. 37 comma 1, 7, 9 e 10 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., l’importo della sanzione, prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

Questa nuova disposizione chiarisce finalmente i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine alla sanzione applicabile ai casi in cui le omissioni relative alla formazione o alla sorveglianza sanitaria riguardassero una molteplicità di lavoratori, fornendo ora – attraverso l’introduzione di parametri numerici convenzionali stabiliti dal Legislatore – un indirizzo preciso, ispirato alla constatazione che la mancata tutela di più persone, e quindi la violazione dei diritti soggettivi di più persone, non può essere equiparata in termini di gravità (dal punto di vista quantitativo) alla – già grave – mancata tutela di una persona.

 

Di seguito il dettaglio normativo:

Articolo 55 c. 5 let. c), e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente

5. Il Datore di Lavoro e il Dirigente sono puniti:

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

e) con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

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