Inquinamento da emissioni in atmosfera, l’analisi del Testo Unico Ambientale

L’inquinamento atmosferico è causato da emissioni definite in maniera dettagliata all’interno del Testo Unico Ambientale.

La sua Parte Quinta, che si intitola “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, intende prevenire e limitare proprio l’inquinamento atmosferico.

Con la recente Risoluzione del 25 marzo, il Parlamento europeo ha determinato, in via definitiva, i nuovi limiti nazionali sulle emissioni delle principali sostanze inquinanti e la previsione di nuovi standard per inquinanti non regolamentati.

di Giuseppe Toscano

L’aria che respiriamo, in particolare nelle nostre città, è soggetta a molteplici emissioni inquinanti che contribuiscono notevolmente ad aumentare nell’uomo il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari.

I fenomeni che modificano la normale composizione dell’aria, provocando l’inquinamento atmosferico, possono essere collegati a cause naturali (emanazioni vulcaniche o radioattive, gas putrefattivi da terreni paludosi, polveri sollevate dal vento, pollini e spore fungine) oppure avere cause imputabili all’uomo.

Ovviamente l’inquinamento ad origine antropica, a cui si riferisce normalmente il termine, è di gran lunga il più pericoloso ed è generato da emissioni dovute a particolari processi industriali, produzione di energia, modalità di trasporto e dallo stile di vita degli abitanti, soprattutto dei grandi agglomerati urbani.

La prima importante riflessione in merito alla contaminazione dell’aria riguarda la distinzione tra polveri sottili (particolato) o altri inquinanti a livello locale, e gas ad effetto serra, che hanno effetti planetari e che hanno causato, nell’ultimo secolo, un aumento medio delle temperature globali di oltre un grado.

Non meno pericolosi sono gli effetti del particolato sottile che è stato classificato dalla Agenzia europea dell’ambiente come cancerogeno e potenziale vettore di trasporto per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. Infatti potrebbero esistere correlazioni tra i livelli di inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione iniziale della pandemia da Covid-19 verificatasi nel 2020.

Ad ogni modo il problema dell’inquinamento dell’aria va senz’altro affrontato considerando tanto gli ambienti esterni quanto quelli interni; pertanto è opportuno valutare sia la contaminazione dell’aria outdoor, quindi all’aperto o in ambiente esterno, che quella dell’aria indoor, interna agli edifici o degli ambienti confinati.

A differenza dell’inquinamento dell’aria atmosferica esterna, oggetto di grande attenzione già da molto tempo, solo negli anni più recenti è emersa l’esigenza di approfondire le conoscenze sull’inquinamento indoor, soprattutto di fronte all’aumento di evidenze scientifiche allarmanti sugli effetti sanitari legati a questo fenomeno.

Si ricorda altresì che la qualità dell’aria degli ambienti interni è fortemente ed inevitabilmente influenzata da quella degli ambienti esterni.

Nell’ambito del nostro ordinamento, una pietra miliare del diritto ambientale è senz’altro il D.lgs. n. 152-2006, che ha appena compiuto 15 anni e che, pur non avendo né la struttura né la forma di un vero “Testo unico” (la sua epigrafe è “Norme in materia ambientale”) è considerato il Testo Unico Ambientale (TUA) o Codice dell’ambiente.

La sua Parte Quinta, che si intitola “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, intende prevenire e limitare proprio l’inquinamento atmosferico; in essa si stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, oltre ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Un’analisi della definizione di “emissioni in atmosfera” non può prescindere da quella della loro più dannosa conseguenza.

Vediamo quindi come l’art. 268 del TUA definisce i concetti di “inquinamento atmosferico” e di “emissione in atmosfera”:

  1. a) Inquinamento atmosferico: «ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente».

 

Tale definizione, inequivocabile nella sua prima parte, nell’ultimo periodo amplia il concetto di inquinamento, introducendo un legame causa effetto soggettivo; infatti la “compromissione degli usi legittimi dell’ambiente non è necessariamente legata ad un pericolo o ad un danno, ma a percezioni soggettive quali, ad esempio, possono essere le emissioni di odori.

La presenza di forti emissioni odorigene potrebbe dunque verosimilmente indurre le persone a non frequentare i territori in cui le stesse si diffondono degradandone l’ambiente.

Al riguardo possiamo evidenziare che il recente D.lgs. 102 del 2020 ha inserito, nella classificazione delle emissioni del TUA, proprio le emissioni odorigene, definendole «emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena».

  1. b) Emissione in atmosfera: «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente».

Le attività di cui all’art. 275 sono quelle che producono: emissioni di affluenti convogliati, solventi scaricati in acqua oppure residui nei prodotti, emissioni diffuse in aria, solventi persi per reazioni chimiche, solventi nei rifiuti raccolti, solventi venduti come prodotto oppure riusati non nel processo o scaricati in altro modo.

Per “composti organici volatili” (COV) si intendono composti che, nel loro insieme, hanno comportamenti fisici e chimici differenti, ma che sono accomunati dal fatto che presentano un’elevata volatilità (caratteristica, ad esempio, dei comuni diluenti per vernici e benzine).

Tali composti comprendono gli idrocarburi liquidi in condizioni normali  e i composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi oltre al carbonio e l’idrogeno.

Le emissioni possono anche classificarsi in base alle modalità in cui si sviluppano. Infatti possiamo distinguere le emissioni convogliate definite «emissioni di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti» (ad esempio attraverso il classico camino che porta verso l’esterno inquinanti captati in modo adeguato in corrispondenza degli impianti o delle attività che li sviluppano) da tutte le emissioni che siano “non convogliate” e che si definiscono emissioni diffuse.

Per le attività sopra citate, di cui all’art. 275, le emissioni diffuse includono anche i “composti organici volatili” contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, salvo le diverse indicazioni, contenute nella Parte III “Valori limite di emissione” dell’Allegato III alla Parte Quinta, che di fatto non danno particolari riferimenti per quanto riguarda i COV contenuti nei rifiuti.

Le emissioni diffuse possono a loro volta essere distinte in emissioni tecnicamente convogliabili ed emissioni non tecnicamente convogliabili.

Il criterio per valutarne la convogliabilità è correlato alle “migliori tecniche disponibili” (valori non assoluti che tengono conto del rapporto costi/benefici), che sostanzialmente consistono nelle tecniche di progettazione che consentono di ridurre le emissioni.

Da ultimo, con la definizione emissioni totali, si fa riferimento alla somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.

La Risoluzione approvata il 25 marzo 2021 dal Parlamento europeo

Le definizioni sopra esposte assumono una rilevanza assoluta se si tiene ben presente la considerazione in base alla quale l’inquinamento dell’aria, indoor e outdoor, è il fattore di rischio ambientale più rilevante per la salute pubblica e causa, annualmente in Europa, di oltre 400 mila morti premature.

Per questo motivo, con una recente Risoluzione, approvata il 25 marzo 2021, il Parlamento europeo ha determinato in via definitiva i nuovi limiti nazionali sulle emissioni delle principali sostanze inquinanti e la previsione di nuovi standard per inquinanti non regolamentati, come le particelle ultra fini, il black carbon, il mercurio e l’ammoniaca.

Inoltre la Risoluzione di cui sopra esorta a far rispettare gli standard esistenti, evidenziando che molti degli Stati membri non si conformano ancora pienamente a quelli previsti.

Il provvedimento considera altresì necessario misurare la qualità dell’aria in luoghi appropriati per garantire una stima corretta dell’inquinamento atmosferico ed esorta ad elevare i livelli di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, coinvolgendoli direttamente nelle azioni per migliorare la qualità dell’aria.

Si spera, infine, che gli Stati membri tendano sempre più ad adeguarsi ai precetti normativi comunitari prevedendo, a livello nazionale, l’introduzione di più severe sanzioni ed efficaci controlli a carico di chi lede il diritto dei singoli e delle comunità ad un ”ambiente salubre”

 

INTERVISTA CORRELATA:

Guarda la nostra intervista a Serena Giacomin

 

                                                                                                                  

 

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