I geologi colgono aspetti che altre figure professionali ”normalmente” non vedono.
Il geologo di norma, per la sua specifica formazione culturale, vigila e osserva ogni aspetto del paesaggio, sia naturale che antropico, che lo circonda. Egli infatti tende a cogliere aspetti del contesto in cui agisce che altre figure professionali normalmente non vedono, oppure non ne colgono le possibili implicazioni.
Eppure spesso si tratta di manifestazioni evidenti e palesi ma non raccolte dai più. Se solo si volesse seguire il buon senso, moltissimi eventi funesti si potrebbero evitare.
Naturalmente, però, occorre quasi sempre fare i conti con la natura umana o, per meglio dire, con la natura del cittadino italiano!
La tendenza, tutta nostrana, ad essere “più furbi” degli altri è la causa prima di innumerevoli disastri che spesso vengono poi spacciati per naturali.
A tutto ciò si aggiungano le “distrazioni” sulle norme sulla Sicurezza del Lavoro, ed ecco che il micidiale cocktail è servito.
È un peccato, perché le Leggi vigenti, il Testo Unico sull’ambiente (DLGS 152/2006) e sulla Sicurezza del Lavoro (DLGS 81/2008) sono praticamente complementari: ciascuna dal proprio punto di vista tutela l’Uomo.
Il primo Decreto, che si compone sostanzialmente di cinque tomi:
- Valutazione dell’impatto ambientale (VIA);
- Norme sulla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Disposizioni per particolari installazioni e sanzioni,
introduce una nuova filosofia di approccio ai temi ambientali, con una prospettiva a 360°.
Proprio su questi processi il geologo ha titolo per intervenire, sia con le sue analisi specialistiche, sia con la progettualità che gli è consona.
La tutela dell’ambiente però non deve essere mai disgiunta da quella dell’uomo, inteso come persona e come lavoratore; non a caso il Decreto 81/2008 pone precisi vincoli ai datori di lavoro per garantire ai propri dipendenti la massima tutela della salute possibile.
Tutela della salute a tutto campo, appunto. Ed è per questo che la prima scrittura del DLGS 626/94, antesignano del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, fu in pratica riscritto con il DLGS 242/96 quando il giudice Guariniello, sulla scorta della Direttiva europea 89/391/CEE ne impose una profonda rivisitazione.
In pratica veniva considerato, nell’ambito della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, anche quello/quelli ambientali, precedentemente non considerati quali finalizzati alla Sicurezza.
Da quel momento in poi i temi ambientali e sulla sicurezza sul lavoro si sono fusi e quindi è – in teoria – imprescindibile salvaguardare la salute e l’ambiente ove si opera e si vive: in pratica tutta la biosfera.
Ma ora il geologo, che “Cenerentolo” tra i professionisti, vede e consiglia su come prevenire e proteggere l’ambiente, deve mutuare e utilizzare gli stessi verbi: prevenire e proteggere, anche i collaboratori (oltre che se stesso naturalmente), durante le attività lavorative quotidiane.
Capire preventivamente che un manufatto sta per essere, oppure è stato, edificato su di una paleofrana certamente può salvare vite e beni (Fig. 1 e 2).
Impedire che si fossero costruiti edifici per civili abitazioni a valle di un costone instabile con una installazione per telecomunicazioni a monte (foto 3), sarebbe stato certamente malvisto dai cittadini che aspiravano a risiedervi ma poi avrebbero altrettanto certamente ringraziato per lo scampato pericolo!
In conclusione, non Cassandre ma una persona auspicabilmente lungimirante e volta alla tutela della popolazione e dell’ambiente, a conoscenza delle normative specifiche e costantemente aggiornato sugli sviluppi tecnologici, ma equamente remunerato: questo dovrebbe essere il professionista geologo del ventunesimo secolo.