ADR: forse (non) tutti sanno che…

ADR è una sigla che racchiude una normativa volta a garantire l’incolumità durante

il trasporto di merci pericolose su strada

Per ADR si intende una sigla che racchiude in se una complessa e variegata normativa volta a garantire l’incolumità e la sicurezza di popolazione ed addetti ai lavori durante il trasporto di merci pericolose su strada.

Infatti ADR deriva dal francese ”Accord européen relati fau transport international des march andises Dangereuses par Route”, ovvero Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Gli Organismi normatori del trasporto di merci pericolose, siano essi su strada che via aerea o marittima o ferrata, sono riportati in figura 1.

figura 1 organismi normatori trasporti merci pericolose

figura 1 organismi normatori trasporti merci pericolose

Le merci pericolose sono catalogate in nove classi, diverse a seconda del pericolo che possono costituire.
Per comodità si riportano di seguito le definizioni di Pericolo, Rischio, e le nove classi (figura 2), con la raffigurazione delle relative targhe identificative:
1. Pericolo proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali, attrezzature, metodi di lavoro) avente il potenziale di provocare danni;
2. Rischio probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.

figura 2 classi di rischio e materiali pericolosi

figura 2 classi di rischio e materiali pericolosi

Lo scopo dell’Accordo internazionale sull’ADR è quello di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.
La Normativa ADR viene normalmente aggiornata e presentata ogni anno dispari ed entra in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione, a partire dal 1963 per i trasporti internazionali e dal 1997 per quelli nazionali.
La struttura dell’Accordo è semplice ed include due allegati tecnici; questo infatti è composto da 17 articoli, da un protocollo di firma e da due allegati:
1. l’allegato A concernente le disposizioni relativamente alle merci pericolose con la loro classificazione, gli imballaggi e le procedure di spedizione;
2. l’allegato B concernente le disposizioni relativamente all’equipaggiamento dei mezzi e alle operazioni di trasporto.

Come ogni normativa che si rispetti, numerose sono le restrizioni e le esenzioni, in base al tipo ed al quantitativo di merce da trasportare (materiale radioattivo, infiammabile, esplosivo, ecc.).
Il geologo, tra le sue variegate e spesso multidisciplinari attività, può imbattersi in numerosi materiali classificati quali pericolosi ed è quindi senza dubbio indispensabile che egli sia in grado non solo di riconoscerne la pericolosità e, soprattutto, di governare compiutamente il processo produttivo che ne deriva, primo tra tutti il loro trasporto, sia esso intermedio, per continuare o completare la produzione, oppure finale verso lo stoccaggio o la discarica autorizzata.
A titolo solo esemplificativo si rammentano alcuni dei più diffusi materiali che rientrano nella classificazione di merci pericolose che necessitano quindi di approcci consapevoli e informati:
o MCA (Materiali Contenenti Amianto) ancora presenti in svariati manufatti oltre che in natura;
o Idrocarburi (campi petroliferi, industria petrolifera);
o Grisou (campo minerario);
o Isotopi radioattivi (in natura, radon, e in campo medicale)
o Pigmenti minerali (industria chimica, colorifici).
o Accumulatori, pile (strumentazione da campo per prospezioni elettriche, ecc.

I soggetti che hanno titolo per la gestione delle merci pericolose devono possedere requisiti specifici ed abilitazioni che richiedono competenze crescenti mano a mano che le mansioni e re responsabilità aumentano. In particolare per il conducente dei veicoli che trasportano merci pericolose, oltre la patente di guida, è previsto il Certificato di Formazione Professionale (CFP) ADR (“patentino” ADR), che viene rilasciato, dopo aver superato il relativo esame, dalla Motorizzazione Civile. Vi è poi la fondamentale figura del Consulente ADR, che è stata introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 04 febbraio 2000 e aggiornata dal D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2010).
Tale figura è OBBLIGATORIA per tutte le aziende che svolgono una delle seguenti attività legate alle merci pericolose: spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e/o scarico.
Il consulente ADR deve essere in possesso dell’apposito “Certificato di formazione professionale” che viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del superamento di un apposito esame organizzato presso gli uffici provinciali del Ministero dei Trasporti (ex Motorizzazioni).
Come si può evincere, quindi, manipolare, gestire, trasportare merci pericolose è materia delicata per le gravi implicazioni e le potenziali nocività che si possono ingenerare verso la popolazione oltre che per gli addetti ai lavori perché spesso non vi è attenzione sufficiente per la materia o, peggio, scarsa conoscenza dei danni antropici e ambientali.

AUTORE:

Dr. Geol. Salvatore Candila

Normativa di riferimento:
o Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, adottato a Ginevra il 30/09/57 e ratificato in Italia il 12/08/62 con legge n° 1839.
o Art.168 Nuovo codice della Strada D.lgs. 30.04.1992, n. 285.
o D.L.vo n. 35 del 27 gennaio 2010, – G.U. n. 58 del 11/03/2010 – Testo in vigore dal 12/03/2010
Attuazione della direttiva 2008/68/CE (ADR/RID/ADN 2009), relativa al trasporto interno di merci pericolose.
o Decreto Ministeriale del 03/01/2011.
Recepimento della direttiva 2010/61/UE (ADR/RID/ADN 2011) della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Emanato da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato su: Gazzetta Ufficiale Italiana n° 39 del 17/02/2011.
o Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2013.
Recepimento della direttiva 2012/45/UE (ADR/RID/ADN 2013) che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU n.61 del 13/3/2013).
o Decreto Ministeriale del 16/01/2015.
Recepimento della direttiva 2014/103/UE (ADR/RID/ADN 2015) che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU n. 39 del 17/02/2011).

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