Le principali fonti del diritto ambientale, sua evoluzione e tecniche di indagine nelle varie forme di inquinamento

Muoversi per un operatore del diritto o un tecnico fra la congerie di norme che regolano la materia ambientale probabilmente potrebbe suscitare quella stessa sensazione di difficoltà e smarrimento che ebbe il padre della nostra lingua nel percorrere la selva oscura (“selvaggia ed aspra”), prima di incontrare, come un faro nel buio, il poeta latino Virgilio (che nel nostro caso potrebbe essere simpaticamente rappresentato dal Testo Unico Ambientale del 2006).

I settori di inquinamento da rifiuti, idrico, inquinamento ed altri tipi di reato.

 

di Piervittorio Tione, Avvocato Cassazionista – Socio Ordinario dell’Associazione Italina Esperti Ambientali  (ASSIEA)

 

Ironia a parte, chi si avvicina alle norme ambientali deve sapere che le risposte ai propri dubbi e/o quesiti, le soluzioni ai propri casi non potrà rinvenirle in un unico testo legislativo (es. codice), ma armandosi di tanta pazienza, dovrà spaziare, con elasticità ed approccio sistemico, fra fonti del diritto sia a carattere nazionale che sovranazionale. Senza tralasciare il contributo notevole delle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea.

Oggetto del presente articolo è allora, in primis, la descrizione sintetica, senza alcuna pretesa di esaustività, delle principali fonti del diritto in campo ambientale, degli strumenti di cui lo studioso della materia dovrà dotarsi per mantenere viva la sua formazione e, infine, con un taglio più pratico, parleremo delle principali tecniche di indagine delle condotte penalmente rilevanti per alcuni tipi di inquinamento.

Non può allora non cominciarsi dalla fonte più alta: la nostra Costituzione (ed eventuali leggi costituzionali).

E’ di indubbio interesse sapere che, fino a pochi mesi fa, nella carta costituzionale non vi era un riferimento espresso alla nozione di ambiente.

In alcuni articoli (vedi l’art. 9, ante riforma) si parlava, per lo più e molto genericamente, di paesaggio, di patrimonio artistico e culturale. Ma è facile intuire che paesaggio ed ambiente sono concetti ontologicamente differenti.

Con la legge costituzionale n.1 del giorno 11 febbraio 2022, che modifica gli artt. 9 e 41, entra così nella nostra Costituzione il valore/bene “ambiente” e il dovere di tutelarlo.

Ciò comporta che tutta l’azione pubblica (nelle sue diverse articolazioni, politiche ed amministrative) dovrà essere orientata ed obbligata, nelle proprie scelte, a rispettare quel bene, senza pregiudicarlo soprattutto per le generazioni future. Trattasi davvero di una rivoluzione che, seppur avutasi in ritardo rispetto agli altri paesi europei, rivela il raggiungimento di una consapevolezza: nelle decisioni di interesse pubblico tutto ruota (o almeno dovrebbe) intorno all’esigenza di proteggere l’ambiente.

Nella scala gerarchica delle fonti italiane, immediatamente dopo la Costituzione, troviamo le fonti cd. primarie e cioè leggi, decreti legislativi, decreti legge (da convertire in legge, pena la loro decadenza), decreti del Presidente della Repubblica, leggi regionali.

Fonti secondarie sono invece i regolamenti governativi e regionali. Infine, troviamo gli usi e le consuetudini, oggi di scarsissimo rilievo giuridico.

Ma, come abbiamo detto, lo studioso della materia ambientale non può poi non volgere il suo sguardo verso il diritto europeo ed in particolare soffermarsi sui:

  1. regolamenti: hanno applicabilità immediata negli Stati membri, come specificato nell’articolo 288del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e hanno quindi efficacia diretta. Tuttavia, in linea con i principi generali, ciò si applica solo a condizione che le norme siano sufficientemente chiare, precise e pertinenti alla situazione del singolo contendente (efficacia diretta sancita dalla sentenza Politi contro Ministero delle finanze della Corte);
  2. direttive: sono atti rivolti agli Stati membri e che devono essere recepite nei diritti nazionali. Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di Giustizia Europea riconosce alla direttiva un’efficacia diretta al fine di tutelare i diritti delle persone fisiche. La Corte ha quindi stabilito, nella sentenza Van Duyn contro Home Office, che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise;
  1. accordi internazionali: nella sentenza Meryem Demirel contro Comune di Schwäbisch Gmünd, la Corte ha riconosciuto l’efficacia diretta di taluni accordi in base agli stessi criteri stabiliti nel caso Van Gend en Loos;
  2. pareri e le raccomandazioni: non sono giuridicamente vincolanti e sono quindi privi di efficacia diretta.

 

Non dobbiamo poi dimenticare le sentenze della Corte di Giustizia Europea che, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, vincolano il Giudice Nazionale che dovrà, dunque, disapplicare la norma interna in contrasto con il diritto europeo. In sintesi si è affermata la supremazia del diritto dell’Unione Europea.

Chi volesse poi essere facilitato nella ricerca delle norme nazionali in materia ambientale da applicare al caso concreto potrà sempre consultare la Gazzetta Ufficiale Italiana (www.gazzettaufficiale.it) o quella europea (https://eur-lex.europa.eu) o un sito con aggiornamenti costanti sulla legislazione nazionale (www.normattiva.it).

Non ultimo sarà utile consultare anche il codice civile (art. 844) o il codice penale (art. 659) per trovare altre utilissime definizioni.

Concluso questo breve excursus sulle fonti del diritto ambientale, chiediamoci quale sia stata l’evoluzione normativa italiana in campo ambientale negli ultimi 100 anni, prima di arrivare al 2006, con l’introduzione del D.lgs. 152 del 2006 (T.U.A.).

Citeremo solo alcuni interventi del legislatore: I) RDL 1584/22 (primo parco: Gran Paradiso); II) Legge 1089 e 1497/39 (vincoli culturali e paesaggistici); III) Legge 615/66 (aria); IV) Legge 319/76 (tutela acque); V) D.P.R. 915/82 (rifiuti); VI) Legge 431/85 (vicolo paesaggistico cd. Legge Galasso); VII) Legge 349/86 (danno ambientale e V.I.A.); VIII) D.P.R. 175/88 (Seveso); IX) D.P.R. 203/88 (aria); X) Legge 183/89 (difesa suolo); XI) Legge 394/91 (aree protette); XII) Legge 150/92 (flora e fauna); XIII) Legge 157/92 (caccia); XIV) Legge 36/94 (risorsa acqua); XV) Legge 447/95 (rumore); XVI)  D.Lgs. 22/97 (rifiuti); XVII) Dlgs 152/99 (tutela acqua); XVIII) D.Lgs. 334/99 (incidenti rilevanti); XIX) D.M. 471/99 (bonifica siti); XX) Legge 36/01 (elettrosmog); XXI) D.Lgs. 224/03 (OGM); XXII) D.Lgs. 42/04 (beni culturali e paesaggio); XXIII) D.Lgs. 59/05 (IPPC) ed appunto il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) con le sue sei parti.

E venendo ora al secondo argomento (tecniche di indagini che le Autorità preposte devono adottare in campo ambientale per contrastare il diffondersi di condotte penalmente rilevanti) dobbiamo chiaramente distinguere i settori: inquinamento da rifiuti, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico ed altri tipi di reato (es. inquinamento fisico, bracconaggio e tutela degli animali).

Quanto all’inquinamento da rifiuti corre l’obbligo di ricordare che il successo di un’azione di prevenzione e repressione passa attraverso una alta formazione di chi compie l’indagine.

Dunque ben vengano operatori di polizia giudiziaria altamente specializzati (es. Polizia Ambientale e NOE).

Nel settore dei rifiuti saranno quindi importanti le azioni di tracciamento, di identificazione, di analisi e soprattutto di accertamento di corrispondenza tra attività svolta e autorizzazione concessa all’imprenditore (es. autolavaggi).

Bisogna poi prestare attenzioni ad alcuni comportamenti truffaldini cd. di camuffamento dei rifiuti per sottrarsi al regolare ciclo di smaltimento. Ad esempio è ben conosciuta la pratica dei finti fertilizzanti in agricoltura, con spargimento sui campi di sostanze che andrebbero trattate diversamente oppure il cd. riempimento di cave (spesso avvenuta nella zona del casertano ad opera del gruppo criminale noto come Casalesi).

Sarà fondamentale descrivere lo stato dei luoghi ove si trovano i rifiuti, esaminarne le caratteristiche (ad es. stato dei contenitori), notare se è cresciuta vegetazione per capire da quanto tempo in quel luogo giacciono,

Si dovrà poi capire chi è il proprietario del terreno ove è sita la discarica, individuando i responsabili. La difficoltà di tali indagini è collegata alla cd. mobilità dei rifiuti che possono con molta facilità essere spostati da un luogo ad un altro. Di notevole ausilio, per la ricerca dei rifiuti nel sottosuolo, sarà anche l’utilizzo di sistemi particolari messi a punto dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) per scoprire i rifiuti che non siano racchiusi in contenuti metallici.

Ricordiamo le seguenti tecniche:

I) Magnetometric survey, con l’uso del magnetometro;

II) Magnetic and an eletromagnetic survey;

III) Electrical tomografy profile (tomografia elettrica).

Quanto invece all’inquinamento idrico, le indagini appaiono piuttosto complicate in quanto gli scarichi sono facilmente modificabili e sono flussi di liquidi continui.

Prima di ogni cosa, nell’ipotesi di un’ispezione presso un’azienda o privato sospetto, si dovrà ben comprendere l’attività svolta e la tipologia di scarico praticato, se osservante dell’autorizzazione avuta. Poi è d’uso utilizzare, per tracciare il percorso dello scarico, tecnologie GPS o coloranti. Così poi da identificare l’eventuale responsabile di violazioni. Non poche volte si assiste a comportamenti fraudolenti dei soggetti attenzionati che per ingannare la polizia giudiziaria utilizzano, talvolta, diluenti negli scarichi, creano by pass per nascondere la tubazione incriminata.

Un altro tipo di inquinamento è quello da navi marine.

In questo caso le tecniche di indagini di comportamenti illeciti consisteranno:

I) verifica delle rotte ed esame della documentazione;

II) verifica correttezza dati del GPS;

III) osservazioni aeree anche con droni per scoprire eventuali rilasci di rifiuti sulla superficie dell’acqua;

IV) utilizzo dell’ecoscandaglio per controllare se sul fondale sono stati abbandonati scorie.

Meno articolate solo le tecniche di indagine per l’inquinamento atmosferico che è generato prevalentemente dalla produzione industriale e dal traffico veicolare.

E ciò perché si ha una “stabilità”, non mobilità, dei fenomeni inquinanti: le industrie sono in quel determinato luogo, lo smog lo rinveniamo in quelle determinate strade. Difficile invece sarà individuare responsabilità soprattutto nell’inquinamento da smog, a cui concorrono tanti e diversi fattori.

Ricordiamo ancora l’inquinamento fisico (es. da elettrosmog, spesso sottovalutato, da rumore e da ultimo anche cd. luminoso), le cui indagini si effettuato con particolare strumentazione tecnica. Non poche volte è difficile capire da dove si originano precisamente le onde elettromagnetiche sussistendo plurimi ripetitori o fonti di propagazione.

Ed infine, essendo comunque finalizzate alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, esistono anche tecniche di indagini per fronteggiare fenomeni come il bracconaggio.

Ad esempio il personale di polizia per accertare eventuali condotte illecite in questo settore potrà compiere accertamenti autoptici sugli animali uccisi, vedere in che modo sono tenuti gli animali nelle gabbie (che devono avere determinate misure), collocare microtelecamere a raggi infrarossi attivate da sensori di movimento per verificare la presenza di cacciatori in zone vietate, esaminare le viscere delle prede catturate (in genere i cacciatori eviscerano sul posto i propri ….trofei).

L’applicazione di tutte queste tecniche nei vari settori dell’inquinamento poi possono portare le indagini a concludersi con sequestri le cui modalità esecutive devono essere ben ponderate, in quanto spesso oggetto del predetto provvedimento sono impianti destinati ad un uso pubblico (es. fognature).

Si auspica, per una più efficiente e pervicace azione di tutela dell’ambiente, l’utilizzo, senza troppe limitazioni, del cd. controllo satellitare, ad oggi ancora poco adoperato (es. utilizzazione per verifica abusivismo edilizio, analisi morfologia terreno, sbancamenti, scavi, discariche etc.).

 

 

 

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