L’acronimo DVR deriva da “Documento di Valutazione dei Rischi” ed è il fondamentale
obbligo cui ogni Datore Di Lavoro (DDL) deve adempiere.
Per DVR si intende una sigla che racchiude in se una normativa volta a garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori, in tutte le condizioni essi si possono trovare(figure 1 e 2): sia durante l’orario di lavoro che nel tempo di itinere, verso e dal luogo di lavoro.
L’acronimo DVR deriva da “Documento di Valutazione dei Rischi” ed è il fondamentale obbligo cui ogni Datore Di Lavoro (DDL) deve adempiere.
La Valutazione dei Rischi è quindi il caposaldo imprescindibile per adottare, a valle del processo valutativo, tutte le misure idonee per la salvaguardia dei lavoratori, in ogni ambito lavorativo (figure 3 e 4).
In Italia la tradizione sulla Sicurezza sul Lavoro è antica (vedasi in calce la Normativa essenziale) ma altrettanto antica è la inveterata consuetudine di prescindere dalla legge pur di ottenere discutibili vantaggi economici!
A partire da queste semplici definizioni:
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali, attrezzature, metodi di lavoro) avente il potenziale di provocare danni.
Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.
Il DDL, direttamente o tramite adeguate figure professionali valuta i rischi inerenti l’attività lavorativa svolta, ivi compresi i rischi fisici, chimici, biologici, meccanici, psicologici (stress da lavoro-dipendente), ambientali, ecc., applica idonee misure preventive e protettive, fornendo ai lavoratori adeguate informazioni e idonea formazione volte a responsabilizzare i lavoratori stessi secondo il concetto, relativamente nuovo nella legislazione italiana, in base al quale la persona formata ed informata sui rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa li può meglio prevenire e controllare (figure 5).
Il principio ingegneristico “non esiste il rischio zero” è naturalmente valido anche in questo campo; tuttavia, poiché la consapevolezza del rischio lo rende esso stesso controllabile, la distribuzione delle responsabilità sulla base delle mansioni svolte rende in teoria – e molto sovente anche in pratica – realizzabile e congruo l’intero processo valutativo.
La massima responsabilità, con relative sanzioni, ricade in capo al Datore di lavoro che deve dettare le regole ovvero le procedure da far applicare ai suoi dipendenti.
In un’azienda gerarchizzata, la responsabilità dell’applicazione delle regole è a carico dei dirigenti e dei preposti, mentre il rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro ricade sui lavoratori.
L’impianto legislativo ha voluto poi tutelare il Lavoratore istituendo, al fianco del Datore di lavoro, delle “figure sensibili” che operano di concerto per ottenere il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro:
- Dirigenti e Preposti,
- Responsabile e addetti al Servizio Prevenzione e Protezione,
- Medico Competente,
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
- Fornitori e Appaltatori,
- Organismi di Vigilanza,
sono le figure cardine del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro e quando viene meno uno di questi tasselli fondamentali, ecco che si verificano gravi ed anche gravissimi incidenti che possono avere come corollario infortuni anche mortali come quello che è accaduto il 14 aprile 2016 in una cava di marmo a Carrara.
geol. Salvatore Candila
(Specialista Sicurezza sul Lavoro)
Normativa essenziale:
- Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Testo unico Sicurezza del Lavoro e succ. modd. e ii.
- Lgs 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;
- Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”
- Lgs. 493 del 14-08-96att dir cee 92/58 – segnaletica di sicurezza
- Lgs. 494 del 14/08/96 att dir cee 92/57 – cantieri temporanei o mobili
- DPR 459 del 24/07/1996 att dir cee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 macchine
- Lgs. 645 del 25/11/96 att dir cee 92/85 – lavoratrici gestanti
- Lgs. 277/91:specifica per rumore, piombo e amianto;
- Leg 833/78:il SSN persegue la sicurezza del lavoro con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni;
- Leg 300/70:i lavoratori hanno diritto di controllare la applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere…;
- DPR 1124/65: la tutela economica degli infortuni e delle malattie professionali è affidata all’INAIL;
- DPR 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro;
- DPR 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro;
- altri DPR /56:specifici: per lavori nelle costruzioni, nei cassoni ad aria compressa, in sotterraneo;
- DPR 323/56: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici;
- DPR 303/56: norme generali per l’igiene del lavoro;
- DPR 547/55: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Costituzione (art.32 – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività);
- Codice Civile (1942) (art. 2087 – Il datore di lavoro adotta le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro);
- Codice Penale (1930) (art. 437 – E’ reato l’omissione dolosa di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro).